Iperammortamento 2026–2028 (Nuovo Piano Transizione 5.0)

Guida operativa aggiornata per imprese | a cura di Syntropia

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto, ai fini delle imposte sui redditi, un meccanismo di iperammortamento sotto forma di maggiorazione del costo di acquisizione, utilizzabile tramite quote di ammortamento o canoni di leasing finanziario, per investimenti in beni strumentali “digitali” e per l’autoproduzione di energia rinnovabile (rif. [1]).

BOX – Nota di contesto
Alcuni testi circolati in fase di bozza prevedevano premialità aggiuntive legate a obiettivi di risparmio energetico; nel testo definitivo tali maggiorazioni non sono state confermate (rif. [2]).

Sommario

  1. Quadro normativo e perimetro della misura
  2. Soggetti beneficiari e condizioni generali
  3. Investimenti agevolabili
  4. Aliquote, scaglioni e massimale
  5. Periodo di validità
  6. Come si calcola il beneficio (con esempi)
  7. Interconnessione e requisiti tecnici: cosa significa “in pratica”
  8. Procedura di accesso: piattaforma GSE e decreto attuativo
  9. Cumulo con altre agevolazioni (e principali esclusioni)
  10. Cessione del bene o delocalizzazione: regola di “sostituzione”
  11. Checklist pratica (prima della messa a sportello)
  12. Il supporto di Syntropia
  13. Riferimenti essenziali

1) Quadro normativo e perimetro della misura

La disciplina è contenuta nella Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 427–436, e viene presentata dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) come strumento centrale del Nuovo Piano Transizione 5.0 basato sull’iperammortamento (rif. [1]).

La misura:

  • aumenta fiscalmente il costo riconosciuto del bene (non è un contributo diretto né un credito d’imposta);
  • opera solo per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (leasing).

2) Soggetti beneficiari e condizioni generali

Possono accedere i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia (rif. [1]).

Sono escluse, in sintesi, le imprese:

  • in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato senza continuità o altre procedure concorsuali;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (rif. [1]).

Condizioni di compliance:

  • rispetto della normativa su salute e sicurezza sul lavoro;
  • corretto adempimento degli obblighi contributivi (previdenziali e assistenziali) (rif. [1]).

3) Investimenti agevolabili

La maggiorazione è riconosciuta per investimenti in (rif. [1]):

A) Beni strumentali “digitali” (beni 4.0)

  • beni materiali e immateriali nuovi ricompresi negli elenchi Allegato IV (materiali) e Allegato V (immateriali) alla Legge n. 199/2025;
  • obbligo di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (rif. [1]).

Gli Allegati IV e V costituiscono l’aggiornamento degli storici “allegati A e B” della disciplina 4.0 (rif. [2]).

B) Beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

Sono agevolabili anche i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo (anche “a distanza” secondo la definizione normativa) e comprensivi di sistemi di stoccaggio (accumulo) (rif. [1]).

BOX – Vincolo specifico per il solare (fotovoltaico)
Per il solare fotovoltaico sono agevolabili solo impianti con moduli rientranti nelle categorie b) e c) dell’art. 12, comma 1, del D.L. 181/2023 (convertito dalla L. 11/2024) (rif. [1], [3]).
Sintesi operativa:
• b) moduli e celle prodotti nell’Unione Europea con efficienza di cella ≥ 23,5%
• c) moduli UE con celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem (celle UE) con efficienza di cella ≥ 24,0% (rif. [3]).

4) Aliquote, scaglioni e massimale

La maggiorazione del costo di acquisizione è determinata come segue (rif. [1]):

Fascia di investimento (costi agevolabili)Maggiorazione
fino a 2,5 milioni EUR+180%
oltre 2,5 e fino a 10 milioni EUR+100%
oltre 10 e fino a 20 milioni EUR+50%

Massimale: investimenti agevolabili fino a 20 milioni di euro (rif. [1]).

Nota prudenziale: la norma contiene riferimenti a beni “prodotti in UE o SEE (Spazio Economico Europeo)”; in attesa di chiarimenti applicativi, è consigliabile tracciare e documentare l’origine del bene, specie per investimenti di importo rilevante (rif. [1]).

5) Periodo di validità

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (rif. [1]).

Per “effettuazione” dell’investimento, in via generale si applicano i criteri fiscali ordinari (es. consegna/spedizione, collaudo/accettazione, stati di avanzamento lavori, regole del leasing), da verificare con il consulente fiscale in funzione della specifica fattispecie.

6) Come si calcola il beneficio (con esempi)

La maggiorazione non è un rimborso: aumenta il costo fiscalmente riconosciuto, generando maggiori quote deducibili nel tempo.

Esempio 1 (fascia 180%)

  • Bene agevolabile: 1.000.000 EUR
  • Maggiorazione: +180% -> costo fiscalmente riconosciuto: 2.800.000 EUR
  • Extra-deducibilità complessiva: 1.800.000 EUR (ripartita secondo il piano di ammortamento).

Esempio 2 (fasce miste 180% + 100%)

  • Investimento: 4.000.000 EUR
  • 2,5 M EUR a +180% -> costo riconosciuto 7,0 M EUR
  • 1,5 M EUR a +100% -> costo riconosciuto 3,0 M EUR
  • Totale costo riconosciuto: 10,0 M EUR (contro 4,0 M EUR “reali”)
  • Extra-deducibilità complessiva: 6,0 M EUR.

Il risparmio effettivo dipende da aliquote fiscali applicabili, capienza, redditività, tempi di ammortamento e pianificazione.

7) Interconnessione e requisiti tecnici: cosa significa “in pratica”

La norma richiede che i beni 4.0 (Allegati IV e V) siano interconnessi (rif. [1]). In attesa delle modalità attuative definitive, è opportuno impostare il progetto come segue:

  • architettura di rete e protocolli che consentano scambio dati bidirezionale con sistemi aziendali (es. MES/SCADA/ERP);
  • tracciabilità di configurazioni, collaudi, messa in servizio e data di interconnessione;
  • dossier tecnico coerente con prassi consolidate (perizia/attestazione, documentazione di supporto, evidenze).

Per i beni destinati all’autoproduzione rinnovabile: oltre agli aspetti impiantistici ed elettrici, assume rilievo la conformità dei moduli FV alle categorie ammesse (b e c) e la predisposizione della documentazione probatoria (schede tecniche, dichiarazioni del produttore, eventuali registrazioni/elenchi tecnici di filiera) (rif. [1], [3]).

8) Procedura di accesso: piattaforma GSE e decreto attuativo

Per accedere al beneficio l’impresa deve trasmettere comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) S.p.A., con modelli standardizzati (rif. [1]).

Le modalità attuative (contenuti, termini e documentazione) devono essere definite da un decreto MIMIT di concerto con il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) (rif. [1]).

Il MIMIT ha comunicato di aver trasmesso al MEF lo schema di decreto per il concerto (rif. [4]).

Implicazione operativa: fino alla pubblicazione del decreto e all’apertura della piattaforma, è consigliabile preparare classificazione bene, requisiti di interconnessione, tracciabilità e dossier tecnico-fiscale, così da essere pronti alla procedura telematica.

9) Cumulo con altre agevolazioni (e principali esclusioni)

La maggiorazione è cumulabile con altre agevolazioni nazionali/europee sugli stessi costi solo se non finanziano le medesime quote di costo e senza superare il costo totale sostenuto. La base di calcolo va assunta al netto di sovvenzioni/contributi ricevuti sui medesimi costi (rif. [1]).

La norma prevede inoltre che la maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano della disciplina di cui all’art. 1, comma 446, L. 207/2024 (perimetro “credito d’imposta 4.0” 2025) (rif. [1]).

10) Cessione del bene o delocalizzazione: regola di “sostituzione”

Se durante la fruizione avviene la cessione onerosa del bene agevolato o la destinazione a struttura produttiva estera, la fruizione delle quote residue non viene meno se, nello stesso periodo d’imposta, il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (con regole specifiche se il costo del sostitutivo è inferiore) (rif. [1]).

11) Checklist pratica (prima della messa a sportello)

  • Inquadramento del bene: verifica puntuale di inclusione in Allegato IV/V o come bene per autoproduzione rinnovabile (rif. [1]).
  • Nuovezza e strumentalità: bene nuovo e strumentale all’impresa.
  • Interconnessione (per Allegati IV/V): progettazione e prove/evidenze (rif. [1]).
  • Fotovoltaico: verifica moduli FV ammessi (categorie b/c) e raccolta documenti tecnici (rif. [3]).
  • Compliance: sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva (rif. [1]).
  • Pianificazione fiscale: impatti su IRES (Imposta sul Reddito delle Società) o IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), capienza, tempi di ammortamento.
  • Dossier documentale: contratti, fatture, pagamenti, collaudi, schede tecniche, dichiarazioni.
  • Preparazione alla procedura GSE: predisposizione dati per comunicazioni/certificazioni (in attesa del decreto attuativo) (rif. [1]).

12) Il supporto di Syntropia

Syntropia affianca le imprese nella progettazione e messa a terra di investimenti “digital + energy”, con un approccio integrato e orientato alla massima robustezza tecnico-documentale:

  • pre-analisi di ammissibilità (Allegati IV/V e componenti per autoproduzione rinnovabile);
  • progettazione e integrazione tecnica (interconnessione, architetture di monitoraggio e controllo);
  • supporto alla raccolta e organizzazione del dossier tecnico (specifiche, collaudi, tracciabilità, evidenze);
  • coordinamento con il consulente fiscale per una gestione coerente di calcoli, tempi e adempimenti;
  • sviluppo di soluzioni ad alta efficienza per autoproduzione e autoconsumo, coerenti con una visione “Energia dal futuro”.

Riferimenti essenziali

[1] Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 427–436, Gazzetta Ufficiale. Link

[2] Innovation Post – Iperammortamento 2026: emendamento che riscrive l’incentivo (approfondimento). Link

[3] Normattiva – D.L. 181/2023, art. 12 (categorie b) e c) per i moduli fotovoltaici). Link

[4] MIMIT – Comunicato: trasmissione al MEF del decreto attuativo per il Nuovo Piano Transizione 5.0. Link

Avvertenza

Il presente documento ha finalità informativa e non costituisce consulenza fiscale o legale; per l’applicazione al caso specifico è necessario il confronto con il proprio consulente fiscale e, per i profili tecnici, con professionisti abilitati.

Call-to-action Syntropia
Se desidera una valutazione preliminare di ammissibilità e un piano di lavoro (tecnico + documentale) per rendere l’investimento pronto alla procedura GSE, Syntropia può supportarla dall’analisi iniziale fino alla messa in servizio e alla raccolta delle evidenze.
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